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Sentenze

CONDANNATO UN COSTRUTTORE A CAUSA DELL’INSUFFICIENTE ISOLAMENTO ACUSTICO
TRIBUNALE DI TORINO, SENTENZA N. 2715 DEL 23 APRILE 2007

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Torino ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa dell’insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge. Per valutare l’idoneità delle misure di insonorizzazione dell’alloggio, il Tribunale ha disposto una perizia tecnica: il CTU ha fatto riferimento alle norme del DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che impongono per gli edifici residenziali un potere fonoisolante delle partizioni verticali di almeno 50 decibel, e un limite del rumore di calpestio di solai di 63 decibel. Ha quindi riscontrato per le pareti interne un valore di 51 decibel (da considerarsi accettabile) e un valore di 70 decibel per rumore proveniente dai soffitti: quest’ultimo valore è superiore al doppio rispetto al tetto massimo consentito dalla legge, in considerazione del fatto che la scala utilizzata per la misurazione progredisce in forma logaritmica. Il CTU ha concluso che, o non è stato realizzato un pavimento galleggiante oppure sono stati commessi errori materiali di posa in opera. Tuttavia, la struttura dell’alloggio non consente l’eliminazione del difetto riscontrato dal CTU: l’intervento di ripristino, infatti, andrebbe eseguito all’interno dell’appartamento soprastante, di proprietà di terzi, e richiederebbe la rimozione di tutta la pavimentazione sino alla soletta, la posa di una nuova pavimentazione di tipo
galleggiante, la costruzione del massetto e del nuovo pavimento di finitura. Al posto di questa soluzione, ritenuta impraticabile, il giudice ha deciso di quantificare il difetto in una somma pari al 20% del costo di acquisto dell’appartamento; infatti, l’inadeguatezza dell’isolamento acustico riduce considerevolmente il valore dell’immobile, ai sensi dell’art. 1490 c.c. In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, SOSTITUZIONE DELLA TERRAZZA COMUNE CON UN TETTO
TRIB. CIV. NOCERA INFERIORE, SEZ. II, SENTENZA N.961 DEL 8 OTTOBRE 2002

È nulla la deliberazione assembleare adottata a maggioranza delle quote millesimali (anziché con il consenso unanime di tutti i condomini), con la quale si prevede la sostituzione della terrazza comune con un tetto, in quanto, restando immutata la funzione di copertura del fabbricato, risultano compromesse le facoltà accessorie di godimento consentite dalla terrazza, quali l'accessibilità, l'affaccio e la permanenza, senza che il danno sia compensato da alcun vantaggio.

SOLO L'ASSEMBLEA È UNICA DEPOSITARIA DEL POTERE DISCREZIONALE DI DECIDERE COSA SIA CONFORME E COSA NON SIA CONFORME AL DECORO ARCHITETTONICO
TRIBUNALE TORINO, SEZ. 3 CIVILE, SENTENZA N. 167 DEL 09 GENNAIO 2008

Al tribunale è precluso ogni intervento, essendo l'assemblea l'unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico, né potendosi il tribunale sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex articolo 1137 del codice civile è confinato ai profili di strettissima legittimità e non di merito delle vicende condominiali (nella specie veniva contestata l'installazione dei condizionatori).

ASSEMBLEA, ERRATA VERBALIZZAZIONE, MANCATA INDICAZIONE DEI QUORUM DELIBERATIVI
TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA N.831 DEL 21 GENNAIO 2009

La mancata indicazione dei quorum deliberativi o il vizio formale di errata verbalizzazione in assenza di indicazione delle obiezioni sollevate dall'attore comportano non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale può essere impugnata solo dal condomino dissenziente o assente e non dal condomino presente assenziente.

LA DATA DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE VA SCELTA SOLO IN BASE A CALENDARIO CIVILE
TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N.10229 DEL 12 MAGGIO 2009

Le assemblee condominiali debbono essere convocate in giorni non festivi, ma a tal fine si deve tenere conto solo del calendario civile senza che si possano prendere in considerazione altre festività legate ai diversi credi religiosi, come ad esempio la Pasqua ebraica.
E' quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Roma che era stato chiamato a dirimere una controversia nata proprio in relazione alla data scelta per l'assemblea. Il Tribunale ha evidenziato che non è possibile sindacare una data di convocazione per un giorno non festivo (secondo il calendario civile) anche perché del resto il condomino può sempre avvalersi della facoltà di intervenire all'assemblea tramite un rappresentante delegato a norma dell'art. 67 comma 1 delle disposizioni di attuazione al codice civile.


 
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