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Sentenze

PAESAGGIO COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - REGIONI - NORME DI TUTELA PIÙ ELEVATA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 272 DEL 29 OTTOBRE 2009

l paesaggio ,“valore primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), deve essere inteso come “la morfologia del territorio, riguardando esso l’ambiente nel suo aspetto visivo”. La “tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (sentenza n. 367 del 2007); resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009). Ne consegue l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), dato che la legge regionale è venuta a disciplinare un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva allo Stato.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LEGITTIMO ANCHE SENZA INTERVENTO DEL GIUDICE
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 393/2008

L'agente della riscossione può procedere al pignoramento presso terzi anche senza passare dal giudice dell'esecuzione. La procedura semplificata per il recupero coatto dei crediti che consente al concessionario di ordinare direttamente al terzo il pagamento è infatti costituzionalmente legittima. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l'ordinanza in esame che, oltre a sancire l'inammissibilità della questione, cancella ogni dubbio sulla legittimità del pignoramento esattoriale. In particolare, l'ordinanza, depositata lo scorso 28 novembre, affronta la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 72-bis del decreto sulla riscossione delle imposte sul reddito (Dpr 602/1973), secondo cui l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, al posto della citazione a comparire davanti al giudice prevista dall'articolo 543 del Codice di procedura civile (secondo comma, numero 4), l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito. La norma, introdotta dal collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262/2006), ha esteso a tutti i crediti del debitore moroso nei confronti dell'Erario la possibilità di riscossione coattiva diretta da parte del concessionario. Una facoltà prima limitata al solo caso del pignoramento del quinto dello stipendio. Secondo le nuove disposizioni, in pratica, l'agente della riscossione può contare su poteri più incisivi ed efficaci per ottenere il pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo, che sono certi, liquidi ed esigibili per definizione. La questione di legittimità sollevata riguardava in particolare la presunta "disparità di trattamento" tra i debitori sottoposti a questa procedura - che di fatto riconosce al concessionario una facoltà che, esercitata a discrezione, consente di evitare l'intervento del giudice dell'esecuzione - e quelli sottoposti alla procedura tradizionale. Una tesi che non ha però convinto la Corte: "la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi - si legge nell'ordinanza - non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori". Ciò sia perché essi sono portatori di un mero interesse di fatto rispetto alla scelta tra l'una e l'altra modalità, sia perché "non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali".

 
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